START&GO per nuove imprese
Strumento integrato per avviare o diversificare un'attività extra-agricola a Bisceglie, Molfetta o Trani. Premio all'avviamento di € 10.000 e contributo agli investimenti al 65% fino a € 70.000 di spesa ammissibile. L'avviso è pubblicato sul BURP n. 57 del 20 luglio 2026: le domande si presentano dal 1° ottobre al 10 novembre 2026.
RETTIFICA DELL'AVVISO · DETERMINAZIONE RUP N. 2 DEL 03/09/2026
Si comunica che, con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 2 del 03.09.2026, sono state approvate le modifiche, le integrazioni e i termini per la presentazione delle domande di sostegno, di cui all'Avviso Pubblico Multimisura SRE04-SRD14 denominato «Start&Go», approvato con Verbale del CdA del GAL Ponte Lama s.c.ar.l. del 26.03.2026 e pubblicato sul BURP n. 57 del 20/07/2026.
Il testo consolidato dell'Avviso è disponibile fra i documenti di questa pagina.
Prima di presentare domanda
Il GAL Ponte Lama informa tutti i potenziali beneficiari del Bando Start&Go (Azioni SRE04 + SRD14) che la presentazione della Domanda di Sostegno richiede il rispetto di una serie di adempimenti preliminari e di specifiche procedure informatiche sul portale SIAN.
Poiché molti richiedenti potrebbero non avere esperienza nella partecipazione ai bandi del GAL Ponte Lama e, in particolare del CSR Puglia 2023-2027, si raccomanda di programmare con anticipo tutte le attività necessarie e di affidarsi fin dall'inizio ad un tecnico esperto nella predisposizione delle domande di sostegno.
Gli adempimenti da rispettare, in sintesi:
- Leggere attentamente il Bando
- Effettuare l'effettivo insediamento dopo la pubblicazione del Bando sul BURP
- Costituire o aggiornare il Fascicolo Aziendale presso un CAA
- Conferire incarico ad un tecnico
- Acquisire correttamente i preventivi di spesa
- Presentare la Domanda di Sostegno sul portale SIAN
Il dettaglio di ogni adempimento — con i riferimenti operativi, gli indirizzi a cui inoltrare le richieste di abilitazione al portale SIAN e le avvertenze sui titoli di disponibilità dell'immobile — è nel documento «Raccomandazioni per la presentazione della domanda», che trovi anche fra i documenti di questa pagina.
Denominazione Azioni
- Azione 2 SRD14 «Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali».
- Azione 3 SRE04 «Start up non agricole».
Cosa finanzia
Il bando START&GO sostiene la creazione di nuove micro e piccole imprese e di micro e piccole imprese già esistenti che intendono diversificare la loro attività attraverso l'attivazione di un nuovo codice ATECO relativo all'attività economica per la quale viene chiesto il finanziamento, al fine di rivitalizzare le economie rurali dei territori del GAL, di contrastare lo spopolamento, contribuire allo sviluppo occupazionale e sostenere il ruolo della microimprenditoria e della piccola impresa nel rafforzamento del tessuto economico e sociale dell'area del GAL.
Il bando si compone di due differenti tipologie di Azioni combinate tra loro:
- Azione 3 SRE04 «Start up non agricole»: sostiene, attraverso la concessione di un premio all'avviamento, la creazione di nuove micro-piccole imprese che avviino attività extra-agricole o micro-piccole imprese già esistenti che intendono diversificare la loro attività extra-agricola (attività con nuovo codice ATECO). Il premio è concesso esclusivamente se il richiedente presenta contemporaneamente domanda di sostegno a valere sull'Azione 2.
- Azione 2 SRD14 «Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali»: sostiene lo sviluppo di micro-piccole imprese di attività extra-agricole che hanno fatto richiesta del premio all'avviamento, attraverso la concessione di un contributo pubblico per gli investimenti utili allo sviluppo della nuova attività economica.
Chi può partecipare
Microimprese e piccole imprese non agricole ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) 2022/2472. In caso di nuova impresa, l'iscrizione nel Registro delle imprese e l'apertura della partita IVA con codice ATECO coerente devono avvenire successivamente alla pubblicazione del bando sul BURP. In caso di impresa già esistente, l'attivazione del nuovo codice ATECO deve avvenire successivamente alla pubblicazione del bando e deve riferirsi ad attività mai esercitata sino a quella data.
Sono ammissibili le imprese extra-agricole che non esercitano le attività previste all'art. 2135 del Codice civile. Al momento della presentazione della domanda di sostegno le imprese devono essere già costituite.
Requisiti principali per accedere
- I beneficiari non possono esercitare attività agricola, ad eccezione delle imprese agro-meccaniche individuate con codice ATECO 01.61.00.
- L'attività di impresa, oggetto di finanziamento, deve essere esercitata nel territorio del GAL Ponte Lama: Trani, Bisceglie e Molfetta.
Attività realizzabili
- Attività commerciali, volte a migliorare la fruibilità e l'attrattività dei territori rurali (servizi turistici, ospitalità diffusa, ristorazione e vendita di prodotti locali).
- Attività artigianali, finalizzate alla valorizzazione dei territori e delle tipicità locali, nonché all'erogazione di servizi all'agricoltura.
- Altri servizi alle persone, strumentali al miglioramento delle condizioni di vita nelle zone rurali, e servizi alle imprese.
Le attività ammissibili sono identificate mediante i relativi codici ATECO 2025. Il sostegno è previsto per gli investimenti per attività extra-agricole il cui prodotto finale non è compreso nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).
Criteri di selezione in sintesi
- Tipologia di beneficiario: premialità per giovani con meno di 41 anni e donne.
- Localizzazione geografica: forte premialità agli investimenti ubicati nel centro storico e in aree rurali.
- Attività e settore economico: priorità in base all'attività e al settore desumibili dal codice ATECO.
- Tipologia di investimenti: priorità per i progetti relativi a sostenibilità ambientale, sociale e tecnologie digitali e ICT.
Investimenti finanziabili
Sono finanziabili le operazioni avviate dopo la presentazione della domanda di sostegno: opere edili, beni strumentali, investimenti immateriali e spese generali. Gli investimenti sono ammissibili esclusivamente dopo la presentazione della domanda di sostegno.
Sostegno finanziario
Il sostegno si compone di due quote obbligatorie e indivisibili da richiedere congiuntamente:
- Azione 3 SRE04 — Premio all'avviamento: aiuto forfettario di € 10.000,00 vincolato al raggiungimento degli obiettivi del Piano Aziendale.
- Azione 2 SRD14 — Contributo agli investimenti: sovvenzione in conto capitale al 65% della spesa ammissibile. Minimo di spesa € 25.000,00, massimo € 70.000,00. Il sostegno pubblico non può superare € 45.500,00.
Dotazione finanziaria complessiva
Dotazione complessiva: € 2.225.000,00, di cui € 400.000,00 per l'Azione 3 SRE04 «Start up non agricole» ed € 1.825.000,00 per l'Azione 2 SRD14 «Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali».
Le tappe del bando.
Approvazione della Strategia di Sviluppo Locale
Novembre 2023 — La SSL 2023–2027 del GAL Ponte Lama è approvata dalla Regione Puglia con dotazione complessiva di € 5,5 milioni.
Pre-avviso del bando
Pubblicazione sul sito e sui canali del GAL della scheda sintetica del bando, con date previste e modalità di partecipazione.
Pubblicazione del bando ufficiale
Luglio 2026 — L'avviso pubblico è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 57 del 20 luglio 2026. Il testo integrale e la modulistica si scaricano da questa pagina.
Presentazione delle domande sul SIAN
Dal 1 ottobre alle ore 11:59 del 10 novembre 2026 — la domanda di sostegno si compila e si rilascia sul portale SIAN. Solo tecnici autorizzati dal richiedente possono presentarla.
Istruttoria e graduatoria
Verifica della ricevibilità e dell'ammissibilità della domanda, valutazione dei punteggi autovalutati, pubblicazione della graduatoria sul BURP e notifica PEC ai beneficiari ammessi.
Domande frequenti.
1 Cosa finanzia il bando Start&Go?
Il Bando si compone di due differenti tipologie di Azioni combinate tra loro:
- Azione 3 SRE04 «Start up non agricole»: prevede la concessione di un premio all'avviamento per la creazione di nuove micro-piccole imprese o micro-piccole imprese già esistenti che intendono diversificare la loro attività con nuovo codice ATECO. Il premio sarà concesso esclusivamente se il richiedente presenta contemporaneamente domanda di sostegno a valere sull'Azione 2 SRD14 «Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali».
- Azione 2 SRD14 «Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali»: prevede la concessione di un contributo pubblico per gli investimenti utili allo sviluppo della nuova attività economica.
2 Chi sono i beneficiari del bando Start&Go?
- nuove micro e piccole imprese che avviano attività economiche attraverso l'apertura della partita IVA con codice ATECO coerente con l'intervento oggetto di agevolazione SUCCESSIVAMENTE la pubblicazione del Bando sul BURP;
- micro e piccole imprese già esistenti che intendono diversificare la loro attività purché l'attivazione del nuovo codice ATECO in sede di variazione della partita IVA, coerente con l'intervento oggetto di agevolazione, avvenga SUCCESSIVAMENTE la pubblicazione del Bando sul BURP.
Nota bene: non possono accedere al Bando le imprese agricole. L'esercizio di attività agricola non dovrà essere praticata neppure quale attività secondaria. Al momento della presentazione della domanda di sostegno le Microimprese e piccole imprese devono essere già costituite!!
3 Che cosa si intende per effettivo insediamento dopo la pubblicazione sul BURP?
- Per le nuove micro e piccole imprese: iscrizione dell'impresa nel Registro delle imprese in stato di non attiva, unitamente all'apertura della partita IVA con codice ATECO coerente con l'intervento oggetto di agevolazione;
- Per le micro e piccole imprese già esistenti: attivazione di un nuovo codice ATECO in sede di variazione della partita IVA, o appartenente ad una classe ATECO diversa (prime quattro cifre) rispetto a quella in cui ricade l'attività già svolta, o relativo ad attività mai esercitata sino alla data di pubblicazione del presente avviso.
4 Quali attività finanzia il Bando Start&Go?
- Attività commerciali, volte a migliorare la fruibilità e l'attrattività dei territori rurali (servizi turistici, ospitalità diffusa, ristorazione);
- Attività artigianali e manifatturiere finalizzate alla valorizzazione dei territori e delle tipicità locali, nonché all'erogazione di servizi all'agricoltura indirizzati al miglioramento dell'efficienza tecnica e ambientale delle operazioni svolte a favore degli agricoltori;
- Servizi alle persone, strumentali al miglioramento delle condizioni di vita nelle zone rurali e servizi alle imprese.
Ad ogni modo, l'elenco delle attività economiche ammissibili è riportato in maniera dettagliata ed esaustiva all'interno del Bando «Tabella Codici ATECO attività ammissibili».
N.B.: si precisa che la concessione del sostegno è prevista per gli investimenti per attività extra agricole - il cui prodotto finale è un prodotto non compreso nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).
5 A quanto ammonta il premio all'avviamento?
Il premio all'avviamento (Azione SRE04) è fissato per un importo pari ad € 10.000,00. Non sono previsti costi ammissibili trattandosi di un aiuto forfettario non collegato ad investimenti per i quali è necessaria la rendicontazione delle spese.
Il premio sarà erogato in 2 tranche:
- 50% dell'importo all'atto di assegnazione;
- 50% a saldo dopo la verifica della corretta attuazione del piano aziendale.
6 A quanto ammonta il contributo?
L'aliquota del contributo pubblico per il sostegno agli investimenti (Azione SRD14) è pari al 65% della spesa ammessa. La spesa minima ammissibile per singolo progetto è fissata in € 25.000,00 di cui il contributo pubblico massimo riconoscibile è pari ad € 16.250,00. La spesa massima ammissibile per singolo progetto è fissata in € 70.000,00 di cui il contributo pubblico massimo riconoscibile è pari ad € 45.500,00.
È prevista l'erogazione di:
- Anticipo pari al 50% dell'aiuto pubblico richiesto per l'investimento;
- Eventuali acconti (SAL) a condizione che la somma degli stessi e dell'eventuale anticipo non superi il 90% del contributo concesso;
- Saldo del 10% dopo la rendicontazione del progetto.
7 Quali sono le spese ammissibili?
- a. Opere edili: miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze;
- b. Beni strumentali: acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature e allestimenti;
- c. Investimenti immateriali: programmi informatici, brevetti, licenze, marchi commerciali e sviluppo siti web;
- d. Spese generali collegate alle spese di cui alle voci a) e b): onorari di professionisti, spese di consulenza tecnica e finanziaria, spese per la garanzia fideiussoria e studi di fattibilità.
L'IVA non è finanziabile e resta a carico dell'impresa!! Gli investimenti sono ammissibili esclusivamente dopo la presentazione della domanda di sostegno ad eccezione delle attività preparatorie (spese generali) che possono essere avviate prima della presentazione della domanda di sostegno (non superiore a 24 mesi).
8 Sono una persona fisica che vuole avviare una nuova attività economica. Posso presentare domanda per ottenere solo l'aiuto all'avviamento (Azione SRE04)?
NO. Il premio di cui all'Azione SRE04 sarà concesso esclusivamente se il richiedente presenta contemporaneamente domanda di sostegno a valere sull'Azione SRD14.
9 Sono una micro-piccola impresa già esistente che si occupa di produzione di gelati senza vendita al pubblico (ATECO 10.52.00) e vorrei diversificare l'attività attraverso il commercio al dettaglio via internet dei miei prodotti (ATECO 47.91.10). Posso presentare domanda per ottenere l'aiuto all'avviamento unitamente al sostegno?
SI. Il premio di cui all'Azione SRE04 può essere concesso a micro e piccole imprese già esistenti che intendono diversificare la loro attività unitamente al sostegno di cui all'Azione SRD14 purché l'impresa risulti in possesso del codice ATECO 47.91.10 SUCCESSIVAMENTE alla data di pubblicazione del Bando sul BURP e purché gli investimenti candidati a finanziamento sono coerenti con il nuovo ATECO attivato.
10 Sono una micro-piccola impresa già esistente che si occupa di ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11) e vorrei effettuare alcuni investimenti per migliorare la mia attività. Posso presentare domanda al Bando?
NO perché alla data di pubblicazione del Bando l'impresa risulta in possesso del codice ATECO relativo all'attività economica per la quale viene chiesto il finanziamento.
11 Intendo costituire una nuova impresa dopo la pubblicazione dell'Avviso sul BURP. È sufficiente aprire la partita IVA?
No. L'effettivo insediamento si considera realizzato quando l'impresa risulta iscritta al Registro delle imprese, anche in stato di «non attiva», e viene aperta la partita IVA con un codice ATECO coerente con l'intervento per il quale si richiede il sostegno.
12 La mia impresa esercita il codice ATECO 47.71.10 (Commercio al dettaglio di confezioni per adulti). Intendo aggiungere il codice 47.71.20 (Commercio al dettaglio di biancheria personale). Posso accedere al sostegno?
No. Entrambi i codici appartengono alla medesima classe ATECO 47.71 (prime quattro cifre coincidenti). L'Avviso richiede che il nuovo codice appartenga ad una diversa classe ATECO.
13 La mia impresa esercita il codice 47.71.10 e intende attivare il codice 47.91.10 (Commercio al dettaglio via internet). Il requisito è soddisfatto?
Sì, purché il nuovo codice riguardi un'attività mai esercitata dall'impresa fino alla data di pubblicazione dell'Avviso. Le classi ATECO sono infatti diverse (47.71 e 47.91).
14 Svolgo l'attività 56.30.00 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) e vorrei aggiungere il codice 56.30.10. Posso partecipare?
No. I codici appartengono alla medesima classe 56.30 e pertanto non soddisfano il requisito previsto dall'Avviso.
15 In passato la mia impresa aveva già esercitato il codice ATECO che intendo riattivare, successivamente cessato. Posso partecipare?
No. Il nuovo codice ATECO deve riferirsi ad un'attività mai esercitata dall'impresa fino alla data di pubblicazione dell'Avviso. La riattivazione di un'attività già svolta non integra il requisito richiesto.
16 Posso semplicemente aggiungere un codice ATECO secondario mantenendo invariata l'attività principale?
Sì, purché il nuovo codice soddisfi entrambe le condizioni previste dall'Avviso: appartenga ad una diversa classe ATECO rispetto a quella già esercitata e riguardi un'attività mai esercitata dall'impresa fino alla data di pubblicazione dell'Avviso.
17 Sono una nuova micro-piccola impresa che vorrebbe avviare un'attività di vendita al dettaglio di vino sfuso e imbottigliato con codice ATECO 47.25.00. Posso presentare domanda al Bando?
NO perché il vino rientra tra i prodotti presenti nell'Allegato I del TFUE.
18 Il Bando può riguardare anche le APS del Terzo settore iscritte alla Camera di Commercio?
NO. Possono candidarsi ESCLUSIVAMENTE le micro e piccole imprese. Non le associazioni. L'APS è una forma giuridica non ammessa.
19 Nel caso di una persona fisica che intenda avviare una nuova impresa individuale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese devono essere effettuate prima della presentazione della Domanda di Sostegno oppure possono essere perfezionate successivamente alla concessione, entro i termini previsti dall'Avviso?
Ai sensi del paragrafo 4 «Beneficiari: tipologia e criteri di ammissibilità» dell'Avviso pubblico, il criterio CR01 individua quali soggetti ammissibili le microimprese e le piccole imprese non agricole ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) 2022/2472 e della Raccomandazione 2003/361/CE.
Conseguentemente, nel caso di persona fisica che intenda avviare una nuova impresa individuale, alla data di presentazione della Domanda di Sostegno il richiedente deve aver già proceduto alla costituzione dell'impresa mediante apertura della partita IVA, con codice ATECO coerente con l'attività oggetto della domanda, e iscrizione al Registro delle Imprese.
L'impresa deve risultare non attiva, in quanto l'attività economica oggetto del sostegno non deve essere stata avviata anteriormente alla data di pubblicazione dell'Avviso sul BURP.
L'apertura della partita IVA e l'iscrizione al Registro delle Imprese non possono pertanto essere rinviate ad un momento successivo alla presentazione della Domanda di Sostegno, atteso che il possesso della qualifica soggettiva di microimpresa o piccola impresa costituisce requisito di ammissibilità del beneficiario ai sensi del CR01.
20 Qualora sull'immobile interessato dal progetto sia presente una CILA antecedente alla pubblicazione dell'Avviso, relativa a opere edili estranee a START&GO, tale circostanza incide sull'ammissibilità della domanda? La CILA deve essere chiusa prima della presentazione della DdS oppure può rimanere aperta?
La mera esistenza di una CILA antecedente alla pubblicazione dell'Avviso, riferita a opere che restano integralmente estranee al progetto candidato e che non sono né richieste a contributo né rendicontate, non determina di per sé l'avvio dell'operazione oggetto di sostegno e non costituisce, in quanto tale, causa di inammissibilità della DdS, in conformità a quanto disciplinato dal paragrafo 6 dell'Avviso, Tabella 6, CR27, in base al quale, al fine di garantire l'effetto incentivante, sono ammissibili le operazioni per le quali il beneficiario abbia avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della DdS; la medesima sezione precisa che fanno eccezione le attività preparatorie, che possono essere avviate anteriormente alla DdS entro il limite temporale non superiore a 24 mesi.
Ai fini della verifica dell'effetto incentivante (requisito previsto dall'art. 2, punto 53 del Regolamento (UE) 2022/2472), pertanto, occorre operare una distinzione oggettiva e documentale tra le opere già assentite con la CILA preesistente e quelle previste e da candidare nell'ambito dell'Avviso Pubblico «START&GO». Le opere della CILA antecedente devono risultare estranee al quadro economico, ai computi metrici, ai preventivi, alle fatture e alla rendicontazione del progetto; non devono essere utilizzate per dimostrare la realizzazione di investimenti e/o il conseguimento di criteri di selezione e, soprattutto, non devono costituire, in concreto, una parte già eseguita dell'investimento per il quale viene richiesto il sostegno.
Ne consegue che la CILA può quindi rimanere formalmente aperta, salvo l'onere in capo al potenziale beneficiario di dimostrare in modo inequivoco la separazione materiale, funzionale, economica e documentale tra le opere ricomprese nella CILA preesistente e quelle candidate nell'ambito del presente Avviso.
Giova precisare che il paragrafo 14 dell'Avviso richiede con il DOC04 la documentazione fotografica dello stato dei luoghi ante intervento e post-intervento nonché, con il DOC14, i titoli abilitativi eventualmente già in possesso. Orbene, in presenza di una CILA preesistente ancora aperta, la relazione tecnica di cui al DOC03 dovrà quindi rappresentare con particolare chiarezza lo stato dei luoghi e delimitare le lavorazioni estranee al programma agevolato, così da consentirci di verificare senza sovrapposizioni l'effettivo ante operam dell'investimento finanziato.
Qualora, invece, la CILA antecedente ricomprenda anche solo in parte lavorazioni, impianti o forniture che vengono successivamente inseriti nel progetto di investimento candidato nell'ambito dell'Avviso «START&GO», la relativa situazione dovrà essere valutata alla luce del CR27 e del CRP03 e potrà comportare l'inammissibilità delle spese interessate, non essendo sufficiente la sola circostanza che tali lavorazioni non siano state ancora fatturate o pagate.
21 In relazione alla funzione «Gestione Preventivi» del SIAN, si chiede conferma che, per ciascuna fornitura/bene oggetto di investimento, debbano essere acquisiti almeno tre preventivi comparabili provenienti da fornitori differenti e indipendenti. È inoltre previsto un numero massimo di preventivi acquisibili/presentabili per la medesima fornitura?
Si conferma che per ciascun prodotto o fornitura da acquistare deve essere attivata una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi di spesa, in conformità a quanto stabilito dal paragrafo 7.2.1.1 «Confronto tra preventivi» delle Disposizioni attuative comuni (pubblicate sul sito del GAL), espressamente richiamato dal paragrafo 6 dell'Avviso «START&GO» in relazione al criterio CR28. Pertanto, il numero di tre rappresenta un minimo obbligatorio di preventivi da acquisire, pena la non ammissibilità della spesa afferente. In caso di acquisizione di beni e servizi per i quali non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa, a firma del beneficiario e del tecnico incaricato, della scelta del bene/servizio e dei motivi di unicità del preventivo proposto.
Quanto al numero massimo, si chiarisce che non sussiste un limite massimo di preventivi o di fornitori associabili alla medesima richiesta.
22 Nell'ambito delle spese generali possono rientrare anche le spese professionali del commercialista e le spese notarili connesse alla costituzione e all'avvio della nuova impresa? Quale documentazione va prodotta con la DdS, anche per spese già sostenute, e tali spese devono transitare dalla funzione «Gestione Preventivi» del SIAN?
Ai fini dell'Avviso «START&GO», la parcella notarile o del commercialista può essere ammissibile quando l'attività dagli stessi prestata sia necessaria e direttamente funzionale alla preparazione o all'esecuzione dell'investimento finanziato. Restano fuori dal perimetro dell'Intervento SRD14 i costi di ordinaria gestione, tenuta contabile, adempimenti fiscali ricorrenti e, più in generale, le spese di esercizio e funzionamento, espressamente escluse dal paragrafo 7.3.3, lettera h), delle Disposizioni attuative comuni.
Con riferimento alla decorrenza temporale, il paragrafo 7.1.2 e il paragrafo 7.1.4 delle Disposizioni attuative, nonché la specificazione del CR27 contenuta nel paragrafo 6 dell'Avviso «START&GO», consentono che le spese generali e preparatorie ammissibili siano sostenute anteriormente alla DdS entro il periodo massimo di retroattività previsto, pari a 24 mesi, purché permangano il nesso diretto con l'operazione, la necessità, la congruità e gli altri requisiti di ammissibilità.
Per la fase di Domanda di Sostegno trova applicazione la Tabella 12 del paragrafo 14 dell'Avviso. In particolare, il DOC07 richiede i preventivi di spesa per la selezione del/dei consulente/i tecnico/i, redatti in forma analitica e conformi alla DAdG n. 2/2025. Ciò trova applicazione anche nel caso di spese già sostenute. Le Linee guida DAdG n. 2/2025 (pubblicate sul sito del GAL) stabiliscono che, ai fini della ragionevolezza, la spesa ammissibile è determinata nel valore minore tra il Costo Massimo di Riferimento (calcolabile attraverso la compilazione e presentazione dell'Allegato 6 – Spese tecniche, unitamente al/ai preventivi di spese del/dei professionisti) e l'importo del/dei preventivo/i prodotti mediante la procedura «Gestione Preventivi» del SIAN.
Pertanto, per le prestazioni professionali soggette alla metodologia di ragionevolezza delle spese generali, il preventivo o la proposta professionale deve transitare nella funzione «Gestione Preventivi» del SIAN secondo le modalità applicabili. Per tali spese la metodologia del Costo Massimo di Riferimento non richiede automaticamente il reperimento di tre offerte per il medesimo incarico, in quanto la DAdG n. 2/2025 è stata adottata proprio quale metodologia specifica di determinazione della ragionevolezza e l'Avviso disciplina al DOC07 la produzione del/dei preventivo/i professionale/i.
Qualora una spesa generale ammissibile sia già stata sostenuta nel periodo di retroattività, la fattura/parcella e la prova del relativo pagamento non devono essere presentati in fase di presentazione della DdS ma costituiscono i documenti necessari per dimostrare, in sede di Domanda di Pagamento, l'effettività e la tracciabilità della spesa, secondo il paragrafo 18 dell'Avviso, CRP01 e CRP02, e la documentazione di rendicontazione prevista dalla Tabella 15.
In ogni caso, l'importo complessivo delle spese generali, comprese le ulteriori spese direttamente connesse quali quelle bancarie, legali o notarili, deve rimanere entro il massimale determinato secondo la metodologia richiamata dall'Avviso e calcolabile attraverso la compilazione e presentazione dell'Allegato 6 – Spese tecniche.
23 Per una nuova struttura ricettiva, sono ammissibili nell'ambito SRD14 investimenti in sistemi di domotica, quali serrature elettroniche, controllo accessi, gestione da remoto degli impianti e dei consumi? Inoltre, un sito internet dotato di sistema di prenotazione diretta e pagamento online può essere considerato, ai fini dei criteri di selezione, come soluzione di e-commerce?
Gli investimenti in sistemi di domotica rientrano tra le spese ammissibili a valere su SRD14 quando siano nuovi, funzionali all'attività ricettiva oggetto di start-up e direttamente riconducibili alle categorie di spesa previste dall'Avviso.
L'ammissibilità non deriva tuttavia dalla sola qualificazione commerciale del bene come «domotico». Devono essere rispettati il CR26 e il CR28 della Tabella 6, e quindi la spesa deve risultare imputabile, pertinente, indispensabile, congrua e ragionevole rispetto all'operazione, con dimensionamento coerente rispetto alla capacità ricettiva e alle effettive esigenze gestionali della struttura. Restano inoltre ferme le esclusioni previste dal paragrafo 7.3.3 delle Disposizioni attuative per spese di manutenzione ordinaria, esercizio e funzionamento.
Quanto al criterio di selezione, il paragrafo 16 dell'Avviso, Tabella 13, Principio 5 – CR5.3 «Investimenti in tecnologie digitali e ICT», attribuisce 10 punti quando tra gli investimenti candidati risulta la creazione o il potenziamento di portali e-commerce e 5 punti quando risulta la realizzazione di siti internet, landing page o blog aziendali.
Ai fini del CR5.3, un sito della struttura ricettiva può essere qualificato come portale e-commerce quando non svolge una funzione meramente informativa o promozionale, ma consente all'utente di perfezionare direttamente online una transazione relativa al servizio ricettivo. In particolare, la presenza integrata di funzioni di consultazione della disponibilità e delle tariffe, selezione del soggiorno o del servizio, prenotazione diretta, conferma dell'ordine/prenotazione e pagamento elettronico online realizza una modalità di commercializzazione telematica del servizio e, pertanto, è coerente con la nozione di soluzione e-commerce utilizzata dal criterio CR5.3.
La funzionalità e-commerce dichiarata ai fini del punteggio deve essere chiaramente descritta nel Piano Aziendale, nella relazione tecnica e, soprattutto, nei preventivi presentati con la DdS, in modo da essere oggettivamente verificabile in istruttoria. Il relativo investimento deve inoltre essere effettivamente realizzato e mantenuto, poiché il paragrafo 9, IM10, impone il mantenimento del punteggio attribuito sulla base dei criteri di selezione e il paragrafo 16 prevede la decadenza della DdS qualora, in sede di istruttoria delle Domande di Pagamento, la riduzione del punteggio comporti il venir meno della soglia minima o della posizione utile in graduatoria.
Avviso legale
Le informazioni presenti in questa pagina forniscono una sintesi dei contenuti del bando e derivano da un'attività di natura informativa. I testi ufficiali sono contenuti nel provvedimento pubblicato sul sito del GAL e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).
Il GAL Ponte Lama non è responsabile di eventuali errori o imprecisioni nonché di danni conseguenti ad azioni o determinazioni assunte in base alla consultazione della presente pagina.